La pubblicazione sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta ufficiale n.322 della legge 30 Dicembre 2020 n.178 ha portato alla luce le attese proroghe e le novità relative alle detrazioni fiscali del Superbonus al 110%. Nel seguente articolo si riportano brevemente le novità ed i relativi riferimenti normativi.
Proroga al 31 Dicembre 2021
Con l’articolo 1 della Legge di Bilancio per il 2021, si apportano modifiche all’Articolo 14 (commi 1 e 2, lettere b) e b-bis)) ed all’Articolo 16 (comma 1) del D.L. 63/2013. Le parole “31 dicembre 2020” vengono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2021” e riguardano i seguenti interventi:
- interventi relativi all’ecobonus in misura del 65%;
- fornitura e posa in opera di schermature solari;
- interventi di ristrutturazione edilizia;
- acquisto di immobili e grandi elettrodomestici;
- proroga del bonus verde.
Istituzione di nuovi bonus:
- Bonus idrico per interventi di sostituzione di rubinetti, miscelatori e vasi sanitari (Articolo 1 commi 61-65);
- Bonus al 50% per spese relative a sistemi di filtraggio dell’acqua potabile (comma 1087).
Chiarimenti riguardo l’articolo 119
All’articolo 1 della Legge di Bilancio, nei commi da 66 a 74, vengono proposte delle modifiche all’articolo 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77.
Le novità riguardano:
- la proroga al 31 dicembre 2022, per le spese sostenute da parte di condomini e persone fisiche, per interventi che, alla data del 30 giugno 2022, abbiano raggiunto almeno il 60% dei lavori (comma 66, lettera a);
- inserimento degli interventi per la coibentazione del tetto nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto (comma 66);
- obbligo di inserire nel cartello di cantiere un richiamo agli incentivi previsti dalla legge 77/2020 (comma 66);
- precisazioni in merito alle “unità funzionalmente indipendenti” ovvero unità dotate di almeno tre installazioni o manufatti di proprietà esclusiva tra le seguenti: impianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale (comma 66, lettera b);
- chiarimenti relativi a soggetti ed edifici a cui sono rivolte le agevolazioni:
- persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione con riferimento agli edifici composti da due a quattro unità immobiliari;
- edifici composti da un numero di unità immobiliari minore di quattro, anche se posseduti dalla stessa persona fisica.
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