L’utilizzo della parola BIM (Building Information Modeling) è sempre più centrale nel mondo dell’edilizia. Dall’architettonico allo strutturale, l’approccio BIM dei nuovi software consente una riduzione dei tempi di realizzazione e un’interoperabilità senza eguali tra tutti i soggetti interessati. In Italia questo nuovo modo di confrontarsi con la progettazione è sempre più protagonista sebbene l’emanazione di un decreto o di una legge ad hoc, che ne veicoli l’utilizzo, presenti dei forti rallentamenti.
Il Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs n. 50/2016 art.23) aveva previsto un decreto specifico sulla materia BIM che doveva essere adottato entro il 31 luglio 2016 e promosso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; nel modello così concepito, dovevano essere definiti i tempi di obbligatorietà, le metodologie, gli strumenti ed i limiti per l’utilizzo della progettazione BIM. Nel 2017 il Ministero, ha aperto un tavolo di consultazione pubblica online (giugno-luglio) in cui venivano riportati 9 articoli sui quali potevano esser fatti commenti o proposte favorendo così la collaborazione istituzionale e la partecipazione civica online. I punti salienti che il testo individua sono:
- gli adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti;
- l’utilizzo facoltativo e obbligatorio dei predetti metodi e strumenti, in relazione alla tipologia delle opere alle quali gli stessi saranno applicati;
- il contenuto del capitolato.
Tutte le proposte riguardano aspetti che vanno nella direzione di razionalizzare le attività di progettazione e delle connesse verifiche, andando a migliorare e snellire processi che negli anni hanno influito su tempi e modi di partecipazione agli appalti.
Il 1 dicembre 2017 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio ha firmato il tanto atteso “Decreto BIM”. Il decreto, nello specifico, introduce una progressiva introduzione obbligatoria di questo nuovo approccio individuando i seguenti step temporali:
- per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2019;
- per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- per le opere di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici, a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- per le nuove opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025.
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